La prescrizione dei crediti del lavoratore
- Studio Legale Furfari & Smeriglio
- Jan 19, 2023
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(Cass. Sez. Lav., 6 settembre 2022, n. 26246)

Con sentenza n. 26246 del 6.09.2022 la Suprema Corte è intervenuta a sopire il dibattito, da tempo immemore acceso, in materia di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.
Il caso posto all’attenzione della S.C. originava da due rigetti nei precedenti gradi di giudizio, all’esito dei quali i giudici di merito avevano dichiarato prescritte le pretese differenze retributive per lavoro straordinario notturno avanzate da due lavoratrici, sul presupposto che le stesse fossero state fatte valere ormai decorsi cinque anni dalla maturazione dei crediti rivendicati.
Nello specifico, la Corte d’Appello di Brescia, in presenza di un rapporto di lavoro in regime di stabilità obbligatoria (in quanto l’organico aziendale non superava i 15 dipendenti), escludeva la sussistenza di una condizione psicologica di “metus” in capo alle lavoratrici tale da dissuaderle, in corso di rapporto, ad avanzare pretese retributive nei confronti del datore di lavoro. Ciò in quanto – a parere della Corte territoriale – sarebbe stata, in ogni caso, mantenuta una tutela ripristinatoria piena nell’ipotesi di licenziamento ritorsivo o discriminatorio.
La Suprema Corte, nel ribaltare la predetta visione, abilmente traccia il quadro normativo e giurisprudenziale in ordine alla nozione di stabilità reale e, nel sottolineare come esso sia profondamente mutato per effetto delle riforme intervenute con la l. n. 92/2012 (c.d. legge Fornero) e con il successivo D.lgs. n. 23/2015 (c.d. Jobs Act), ritiene che la prescrizione dei crediti di lavoro decorra in costanza di rapporto “esclusivamente quando la reintegrazione non soltanto sia, ma appaia la sanzione contro ogni illegittima risoluzione nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso; così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell’art. 18 anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l’assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso (…)”. Per la S.C. la circostanza che, anche a seguito delle riforme, il lavoratore mantenga la stabilità reale nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio, ritorsivo ovvero nullo, non costituisce garanzia sufficiente ad escludere la decorrenza della prescrizione solo alla cessazione del rapporto. Conclude, pertanto, che “deve allora essere escluso, per mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. 92/2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità”.
Ne consegue la decorrenza originaria del termine di prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei crediti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della riforma Fornero.
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